Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:
I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.
I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale.
Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella Cancelleria della Pretura, ai sensi del quinto comma dell'art. 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.
[*]Il secondo comma dell'art. 72 è stato abrogato dall'art. 6, comma 27, lett. a) della legge 21 dicembre 2005, n. 270.