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Testo unico delle leggi elettorali

  • Art. 72

    Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

    • a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
    • b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
    • c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza appendice o numero o bollo o firma dello scrutatore;
    • d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.
    • [*]

      I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

      I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale.

    • Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella Cancelleria della Pretura, ai sensi del quinto comma dell'art. 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

    [*]Il secondo comma dell'art. 72 è stato abrogato dall'art. 6, comma 27, lett. a) della legge 21 dicembre 2005, n. 270.